1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.